La normativa italiana (DPR n. 396/2000) prevede che i cittadini italiani debbano dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero (es. nascita, riconoscimento di figli, matrimonio, morte, divorzio, ecc.).
A tal fine, occorre presentare i relativi atti formalmente legalizzati (e tradotti in italiano) presso il Consolato di residenza o presso il Consolato competente per il luogo in cui si e’ verificato l’evento, o direttamente presso il Comune italiano di appartenenza. In ogni caso i certificati originali verranno trattenuti dal Consolato o dal Comune per la conservazione agli atti.
Per la legalizzazione e la traduzione dei documenti:
far legalizzare l’atto presso:
Consular Division, Ministry of Foreign Affairs Malaysia, Wisma Putra, No.1 Jalan Wisma Putra, Precint 2, 62602 Putrajaya
tel. (603) 8000 8000 | indirizzo e-mail: sah_admin@kln.gov.my | www.kln.gov.my/web/guest/attestation-of-documents
far tradurre il documento presso:
– Malaysia Court Translator;
– Malaysian Institute of Translation & Books / Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM);
– Malaysian Translators Association (MTA) (Persatuan Penterjemah Malaysia) / The Institute of Language and Literature (Dewan Bahasa & Pustaka (DBP).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.
N.B.
L’Ambasciata non rilascia certificati di nascita, matrimonio, divorzio e morte che sono di esclusiva competenza del Comune in Italia.