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AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo per i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la propria dimora abituale. La richiesta viene presentata online tramite il portale Fast It.
✓ Iscrizione gratuita

L’iscrizione all’A.I.R.E. è completamente gratuita.

⏱ 180 giorni

Il termine massimo previsto dalla legge per la lavorazione è di 180 giorni dalla presentazione della domanda completa.

💻 Domanda online

La richiesta viene presentata attraverso il portale consolare Fast It.

1. Informazioni generali

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.

La Legge 19 gennaio 2026 n. 11, entrata in vigore in data 19.02.2026, introduce nuove disposizioni in materia di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.

L’AIRE e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022.

Il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente attraverso la richiesta di iscrizione all’AIRE, che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia.

Il Comune procederà quindi all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).

⚠ L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:.

  • Votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e referendum.
  • Votare per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso i seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.
  • Ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio.
  • Richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero.
  • Rinnovare la patente di guida nei Paesi extra U.E.
2. Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.?
✓ DEVONO ISCRIVERSI
  • I cittadini che fissano all’estero la dimora abituale.
  • I cittadini che già risiedono all’estero e non sono ancora iscritti.
✓ L’iscrizione è GRATUITA
3. Chi non deve iscriversi all’A.I.R.E.?

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • I cittadini che si recano all’estero per un periodo inferiore a 12 mesi.
  • I lavoratori stagionali.
  • I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.
  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna.
  • Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e i familiari conviventi.
  • Il personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero e i loro familiari conviventi.
4. Quando l’iscrizione è facoltativa?

L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:

  • I cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
5. Come presentare la domanda tramite Fast It

L’iscrizione all’AIRE o la variazione AIRE deve essere richiesta tramite il portale Fast It – Servizi Consolari Online, previa registrazione dell’utente.


ACCEDI AL PORTALE FAST IT

Documenti necessari

1. Passaporto italiano
Copia del passaporto italiano in corso di validità, comprese le pagine contenenti foto, firma, residenza e autorità di rilascio.
2. Prova della residenza all’estero
Copia del permesso di soggiorno e/o del visto apposto dalle autorità malesi sul passaporto, avente validità di almeno 12 mesi.
3. Documenti dei familiari
Nel caso di iscrizione di altri familiari devono essere caricati i documenti di ciascun familiare, anche se straniero.
Doppia nazionalità
Se il permesso di soggiorno o il visto malese è apposto sul documento straniero, occorre allegare sia le pagine richieste del passaporto italiano sia il permesso di soggiorno/visto.
6. Documenti aggiuntivi per titolari di visto MM2H

Per i titolari del visto Malaysia My Second Home (MM2H) è necessario includere:

  • Copia del contratto di locazione/acquisto dell’immobile.
  • Copia delle utenze domestiche a sé intestate.
  • Copia della lettera delle Autorità malesi relativa alla concessione del visto MM2H.
7. Cambio di indirizzo o trasferimento in altro Paese
  • Copia del passaporto italiano in corso di validità.
  • Copia del permesso di soggiorno e/o del visto apposto dalle autorità malesi sul passaporto, valido per almeno 12 mesi.
8. Familiari e coniuge straniero

In caso di familiari residenti all’estero, la richiesta di iscrizione è presentata dal cittadino italiano anche per gli altri componenti della famiglia che vivono allo stesso indirizzo, ad esempio il coniuge e i figli minori.

Devono essere caricati anche i documenti di ciascun componente del nucleo familiare.

Anche per un coniuge straniero è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità.

9. Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore
⚠ ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini residenti all’estero è obbligatoria in tutti i casi.

La richiesta d’iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari.

Per le modalità di iscrizione utilizzare il modulo disponibile qui

Informazione importante
Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.
10. Come inserire correttamente l’indirizzo in Malesia
⚠ IMPORTANTE – INDIRIZZO MALESE
Compilare i campi relativi all’indirizzo di residenza in Malesia nel formato e nell’ordine indicati di seguito.

Campo “Indirizzo”

Indicare nell’ordine:

  1. Numero di appartamento.
  2. Nome del condominio.
  3. Numero civico e nome della via.
  4. Nome del quartiere/zona della città.
Esempio:
Apt o Unit 31/01 – Block XX, “XXX” Condo, 2A Jalan XXXXX, Bangsar

Campo “Località”

Indicare il comune/la città di residenza.

11. Controllo della pratica
⚠ ATTENZIONE
Le richieste che non rispettino i criteri indicati saranno rifiutate dall’operatore.

Le pratiche avviate attraverso Fast It sono consultabili online. È responsabilità del cittadino accedere con la propria utenza e password per verificarne lo stato.

12. Tempi di lavorazione e conclusione della procedura
⚠ IMPORTANTE
La presentazione online della domanda tramite Fast It non equivale automaticamente all’avvenuta iscrizione AIRE.
180 giorni

Termine massimo di legge
Il termine massimo per la lavorazione delle pratiche di iscrizione o aggiornamento AIRE è di 180 giorni dalla presentazione della domanda completa.

Una volta ricevuta l’e-mail di conferma di iscrizione nello Schedario Consolare dal portale FAST IT, l’interessato potrà procedere con la richiesta di eventuali servizi consolari.

Qualora la domanda risulti incompleta, la richiesta di documenti integrativi o di ulteriori informazioni verrà effettuata direttamente agli interessati.

13. Modifica della decorrenza dell’iscrizione

Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22, c.d. “Decreto Brexit”, entrato in vigore il 26 marzo 2019, contiene una disposizione volta a rendere più spedita e certa la decorrenza dell’iscrizione AIRE.

Decorrenza dalla presentazione della domanda
Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il Comune di ultima residenza.

L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato.

Le iscrizioni AIRE effettuate dai Comuni sulla base di domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo 2019 avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purché completa.