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Novità relative al “Fondo 394/81” destinato ai finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Con il “Decreto Rilancio”, il Fondo 394/81, gestito dalla SIMEST dal 1 gennaio 1999 (ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 143 del 1998) è stato rifinanziato e potrà disporre nel 2020 di una dotazione complessiva di 600 milioni di euro. A tali disponibilità, si aggiungono i 70 milioni di euro che il Decreto di riparto del “Fondo per la Promozione Integrata” ha destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, fino al 50% del valore del finanziamento richiesto dalle imprese.

Le imprese avranno la facoltà di scegliere se e in che misura abbinare al finanziamento a tasso agevolato una quota parte a fondo perduto. La dotazione del “Fondo perduto” sarà presto soggetta a una sostanziosa integrazione (fino a 300 milioni di euro) con una parte delle risorse con cui il “Decreto Rilancio” ha rifinanziato il “Fondo per la Promozione Integrata”.

L’amministrazione del Fondo 394/81 compete al Comitato Agevolazioni, l’organismo collegiale di cui fanno parte il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e la Conferenza delle Regioni.

Il Fondo 394/81 eroga – in regime di aiuto “de minimis” – finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di sette tipologie di interventi:

a. la partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema, attraverso il finanziamento delle spese per l’affitto e l’allestimento dell’area espositiva, la logistica, la promozione della partecipazione all’evento ed eventuali consulenze.

b. Studi di fattibilità in paesi esteri per verificare, in via preventiva, la realizzabilità di un determinato investimento commerciale o produttivo, attraverso il finanziamento delle spese relative alle retribuzioni del personale interno adibito allo studio (fino al 15%) e del personale esterno.

c. Programmi di assistenza tecnica per la formazione tecnica del personale in loco o programmi di assistenza tecnica post vendita, attraverso il finanziamento delle spese del personale e di quelle per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta all’estero.

d. Programmi per lo sviluppo dell’e-commerce, volti alla distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano mediante l’utilizzo di un market place o l’implementazione di una piattaforma informatica dell’impresa, attraverso il finanziamento, tra l’altro, sia delle spese per la creazione di un sito di e-commerce, sia delle spese di registrazione per apertura di un negozio virtuale su un market place.

e. L’inserimento in azienda di un “Temporary Export Manager” (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione fino a un massimo di tre mercati esteri, attraverso il finanziamento delle spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate e a quelle strettamente connesse alla realizzazione del progetto, elaborato con il supporto del TEM.

f. Il rafforzamento della solidità patrimoniale delle PMI esportatrici per accrescerne la capacità di competere sui mercati esteri, attraverso la concessione di un finanziamento ad hoc entro il limite massimo di 400 mila euro.

g. L’inserimento nei mercati esteri per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero per l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture per la presenza stabile nei mercati di riferimento, delle quali vengono finanziate le spese relative

Per ulteriori informazioni sui predetti programmi, si rinvia alla seguente brochure della SIMEST: SIMEST___Brochure_Finanziamenti_Agevolati.pdf

 

Il Decreto interministeriale attuativo dell’art. 18-bis del “Decreto “Crescita”, ora all’esame della Corte dei Conti, introdurrà inoltre una serie di modifiche alla disciplina precedente, che amplierà la tipologia delle spese ammissibili – sarà infatti possibile, ad esempio, finanziare la partecipazione a manifestazioni fieristiche di livello internazionale in Italia o includere il magazzino tra le strutture finanziabili – e la platea delle imprese coinvolte, con l’ammissione delle cosiddette “mid cap” al programma per il rafforzamento della solidità patrimoniale.

Parallelamente al rifinanziamento, il “Decreto Rilancio” ha altresì previsto:

a. la possibilità di esentare l’impresa dalla prestazione della garanzia, qualora essa stessa ne faccia domanda (si applica alle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020 ed è già operativa);

b. la facoltà in capo al Comitato Agevolazioni di incrementare fino al doppio i massimali di finanziamento previsti per ciascuno dei programmi sopra previsti;

c. la possibilità, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione Europea, che i finanziamenti a tasso agevolato, i cofinanziamenti a fondo perduto e le garanzie possano eccedere temporaneamente i limiti fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti “de minimis”;

Le previsioni, di cui ai punti b e c – anch’esse applicabili alle istanze di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020 – diventeranno operative a seguito di apposite deliberazioni da parte del Comitato Agevolazioni.