L’art. 82 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – riconosce ai nuclei familiari in condizioni di necessita’ economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno al reddito straordinario, denominato Reddito di emergenza (REM), tra gli 800 e i 1600 euro complessivi (da dividere in due rate).
Al Reddito di emergenza possono accedere anche gli italiani all’estero che sono rientrati o rientrano in Italia entro il mese di giugno, trasferendo la residenza in Italia. Si tratta, ad esempio, di quei connazionali che hanno perso il lavoro come conseguenza delle misure adottate per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus e che ritengono di non poter proseguire la loro permanenza all’estero.
Le domande per il REM vanno presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il REM e’ riconosciuto ed erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); per la richiesta il modello di domanda e’ predisposto dal medesimo Istituto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di presentazione. Le richieste di REM possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del REM possono essere inoltre presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Tali misure, anche se immediatamente efficaci, sono subordinate alla conversione in legge del suddetto decreto.