Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO


Con
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica
4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO
avente ad oggetto il seguente quesito referendario
: Approvate il testo della legge
costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi
di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

 

Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE

Gli
elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro
indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre
richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è
onere del cittadino mantenere aggiornato l
UFFICIO CONSOLARE competente circa
il proprio indirizzo di residenza.

Chi
invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far
pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o
Consolato) un’apposita dichiarazione (
OPZIONE PER RESIDENTI AIRE) su carta libera che riporti:
nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del
comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero,
l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare
l’opzione.

La
dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da
fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per
posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire
a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro l’8 di ottobre pv, con possibilità di
revoca entro lo stesso termine.

 

 

Elettori temporaneamente all’estero.  

Gli
elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade
la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi,
potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici
consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis),
ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per
partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro l’8 ottobre pv – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle
liste elettorali un’apposita opzione. E’
possibile la revoca entro lo stesso termine.
Si ricorda che l’opzione è
valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum
del 4 dicembre 2016).

L’opzione
(fac-simile
qui OPZIONE TEMPORANEI) può essere inviata per posta,
telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano
al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito
www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi
di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La
dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata
di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso
contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale,
l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o
cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per
un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del
referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova
nelle predette condizioni).

La
dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).