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REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO


Con
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica
4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO
avente ad oggetto il seguente quesito referendario
:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

 

Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE

 

Gli elettori residenti
all’estero ed iscritti nell’AIRE
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico
elettorale al loro indirizzo di residenza
. Qualora l’elettore non lo
ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di
riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l
UFFICIO
CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.

Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o
Consolato) un’apposita
dichiarazione
(qui 
reperibile) su carta libera che riporti: nome,
cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune
italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero,
l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare
l’opzione.

La
dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da
fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per
posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire
a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro l’8 di ottobre pv, con possibilità di revoca entro lo stesso
termine
.

 

Elettori temporaneamente all’estero.  

Gli elettori italiani che per
motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero
per un periodo di almeno tre mesi
nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum,
nonché i familiari con loro conviventi, potranno
partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari
italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo
la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero,
tali elettori dovranno

entro il 2 novembre pv – far pervenire AL
COMUNE d’iscrizione
nelle liste elettorali un’apposita opzione.

E’ possibile la revoca entro lo stesso termine.
Si ricorda che l’opzione è
valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum
del 4 dicembre 2016).

L’opzione
(fac-simile qui
allegata) può essere inviata per posta,
telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano
al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito
www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi
di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La
dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata
di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso
contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale,
l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o
cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per
un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del
referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova
nelle predette condizioni).

La
dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).