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Cittadinanza

Per informazioni generali sulla cittadinanza italiana, si prega di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

MODIFICHE IN MATERIA DI CITTADINANZA (DL113/2018)

Si sintetizzano, a beneficio dell’utenza interessata, le principali modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza, introdotte dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 e successiva legge di conversione (legge 1 dicembre 2018, n. 132), e si unisce il riferimento alla pertinente Circolare del Ministero dell’Interno n. 0000666 del 25 gennaio 2019. (Per visualizzarne il testo clicca qui).

  1. Naturalizzazioni
    – Termine procedimentale.
    Il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, e’ elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioe’ non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.

– Importo del contributo.
Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovra’ essere effettuata l’integrazione di euro 50 (cinquanta).

– Requisiti linguistici.
Il Ministero dell’Interno ha confermato quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018 e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non e’, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e gia’ in corso. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

  • l’Università per stranieri di Siena,
  • l’Università per stranieri di Perugia,
  • l’Università Roma Tre,
  • la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

– Abrogazione del silenzio-assenso.
Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n. 91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non e’ piu’ configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano allo scadere del termine, mentre e’ fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.

  1. Riconoscimenti iure sanguinis
    Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.